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Ottobre, 19, 2016

L'affidamento familiare di minori: aggiornamento 2016

L'affido familiare, da non confondersi con l'adozione, è regolamentato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 che recita testualmente "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno." (art. 2). Vediamo cosa significa esattamente.

Un minore che per svariati motivi viene allontanato dalla famiglia d'origine che non può più occuparsi di lui (per es. per problemi legati a dipendenze, o malattie più o meno gravi, o carcerazione di uno o di entrambi i genitori) o che non offre un ambiente sereno dove crescere (per. es. a causa di deprivazioni, maltrattamenti o abusi) può essere collocato presso un'altra famiglia, che si rende disponibile all'accoglienza, in alternativa al suo inserimento in comunità.

L'affido familiare viene suggerito dai Servizi Sociali Territoriali che seguono la famiglia d'origine del bambino e deciso dal Giudice del Tribunale per i Minori. Può essere consensuale, se la famiglia d'origine è d'accordo con il provvedimento. In caso contrario, diventa giudiziale e viene stabilito e definito da un decreto emesso dal Tribunale per i Minori. Può essere intrafamiliare, qualora il bambino venga affidato a parenti (nonni, zii, ecc) o extrafamiliare quando il bambino viene inserito in una famiglia con cui non ha alcun legame di parentela. Può essere residenziale, quando il bambino rimane giorno e notte con gli affidatari, oppure diurno quando invece trascorre solo alcune ore al giorno con loro e poi la sera rientra nella famiglia di origine.

In ogni caso, in base alla normativa, l'affido familiare è sempre ed esclusivamente temporaneo ed ha una durata di due anni prorogabili per altri due. Questo perchè l'obiettivo è quello di poter reinserire il bambino nella sua famiglia naturale e dare a questa il tempo sufficiente e necessario a risolvere i propri problemi e riacquistare le proprie competenze genitoriali.

Per questo motivo i Servizi Sociali Territoriali lavorano ad un progetto mirato sulla famiglia di origine, che stabilisce gli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine, per poter riaccogliere il proprio figlio in una situazione di stabilità e in un ambiente idoneo. Purtroppo non sono infrequenti affidi di durata maggiore ai quattro anni, che a volte arrivano fino al compimento del 18° anno di età dell'affidato. Che a quel punto potrà decidere autonomamente cosa fare: restare nella famiglia affidataria (se disponibile), rientrare nella famiglia d'origine oppure scegliere una soluzione di autonomia.

Durante tutta la durata dell'affido è fondamentale che il bambino mantenga, ove possibile, le relazioni con la famiglia di origine, tramite incontri periodici eventualmente protetti da specialisti individuati dai Servizi Sociali. Questo perchè il bambino ha diritto a vedere riconosciute le proprie origini e a mantenere significative relazioni con i suoi familiari. Il giudice può comunque disporre l'interruzione degli incontri qualora questi risultino avere influenza negativa sul bambino.

L'affidato ha altresi il diritto, al termine dell'affido, di mantenere le relazioni con la famiglia che l'ha ospitato. La famiglia affidataria si deve impegnare a crescere, educare, istruire e curare il bambino come farebbe con un figlio naturale. Si impegna inoltre ad offrire un ambiente familiare positivo e sereno dove crescere e a stabilire con il bambino significative relazioni affettive e personali.

Per il mantenimento, gli affidatari ricevono dal Comune di residenza del bambino, un contributo economico la cui entità non è però stabilita in maniera uniforme e può quindi variare da territorio a territorio. La famiglia affidataria naturalmente, non viene lasciata sola nel suo percorso, ma affiancata, durante tutta la durata dell'affido, dagli specialisti del Servizi Sociali (psicologi, educatori, assistenti sociali) che hanno il compito di monitorare l'andamento dell'affido e dare il sostegno e l'aiuto necessario alla famiglia e al minore in caso di problemi di qualsiasi natura. E' sempre compito dei Servizi Sociali relazionare periodicamente il Giudice sull'andamento dell'affido che potrà convocare tutte le parti in causa, qualora lo ritenga indispensabile.